Corte di Cassazione Sez. Lavoro, ordinanza n. 4571 del 21 febbraio 2025
La Corte di Cassazione Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 4571/2025 ha affermato che il segretario comunale collocato in disponibilità, e successivamente nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, ha diritto ai sensi dell’art. 43, comma 2, del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 a conservare il trattamento economico precedente, composto dalle voci previste dal comma 1 del medesimo articolo, ma non gli specifici importi ad esse relativi percepiti presso l’ultima sede di servizio, né, tantomeno, il riallineamento stipendiale di cui all’art. 41, comma 5, di detto c.c.n.l., che spetta solo laddove ne ricorrano i presupposti, legati alla presenza presso la sede assegnata di dirigenti da sovrintendere e coordinare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 16/05/2001 art. 43, Contr. Coll. 16/05/2001 art. 41
Massime precedenti Vedi: N. 5284 del 2018 Rv. 647478-01, N. 15090 del 2018 Rv. 648959-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione



