La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 29632/2024 ha stabilito, così come si legge nella massima diffusa a margine del provvedimento dagli uffici della Corte, che in tema di responsabilità dell’ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell’esonero da responsabilità dell’ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell’insorgenza del fattore di danno e dell’espletamento di un’idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l’imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che l’alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11096 del 2020 Rv. 658150-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione