Il Tribunale amministrativo chiarisce che l’impossibilità di procedere alla surroga di un consigliere dimissionario non determina automaticamente lo scioglimento dell’organo consiliare, in assenza della riduzione alla soglia della metà dei componenti prevista dalla legge.
Con la sentenza n. 00133/2026 (REG.PROV.COLL.), sul ricorso n. 00284/2025 (REG.RIC.), pubblicata il 24 marzo 2026, il TAR Basilicata, Sezione Prima, ha riaffermato i principi che regolano la continuità degli organi elettivi e i limiti dello scioglimento dei consigli comunali in caso di dimissioni e impossibilità di surroga.
Il Collegio ha ribadito che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 141 del d.lgs. n. 267/2000, la surroga del consigliere dimissionario costituisce regola generale, ma la sua impossibilità non determina automaticamente una condizione patologica dell’organo. Lo scioglimento del consiglio è infatti configurabile solo quando la riduzione dei componenti scenda almeno alla metà dei membri assegnati, mentre una riduzione inferiore non incide sulla legittima funzionalità dell’organo.
In tale prospettiva, il TAR ha valorizzato il principio di continuità degli organi elettivi e il rispetto dell’esito del voto popolare, escludendo che la mancata integrazione del plenum consiliare, per assenza di ulteriori candidati surrogabili, possa di per sé comportare la dissoluzione dell’organo.
La sentenza ha inoltre confermato che i cittadini-elettori non sono, di regola, legittimati a impugnare atti consiliari per vizi meramente procedimentali o formali, in assenza di una specifica lesione della loro posizione giuridica.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.



