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Home Urbanistica - Lavori pubblici - Edilizia

TAR Lazio: obblighi manutentivi dei muri di contenimento e riparto dell’onere probatorio nei danni da crollo

Massimo Luciani di Massimo Luciani
Aprile 21, 2026
in Urbanistica - Lavori pubblici - Edilizia
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TAR Lazio: obblighi manutentivi dei muri di contenimento e riparto dell’onere probatorio nei danni da crollo

Il TAR Lazio chiarisce che la responsabilità manutentiva dei muri di contenimento stradale segue il criterio della prova della titolarità e funzione del manufatto, gravando sul privato l’onere di dimostrare l’eventuale imputazione all’ente pubblico.

Con sentenza 17 marzo 2026, n. 4987 (Reg. prov. coll. n. 4987/2026; ric. n. 5373/2024), il TAR Lazio (Sez. II) si pronuncia sui criteri di imputazione della responsabilità per il crollo di un muro di contenimento prospiciente una sede stradale e sui presupposti per l’accertamento della responsabilità della pubblica amministrazione.

Il Tribunale afferma il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 30 del Codice della strada, la responsabilità per la manutenzione delle opere di sostegno dipende dall’effettiva funzione del manufatto e dalla prova della sua riconducibilità all’ente proprietario della strada, non potendo tale imputazione presumersi in assenza di elementi univoci.

In particolare, il TAR ribadisce che grava sulla parte che invoca la responsabilità dell’amministrazione l’onere di provare la realizzazione del manufatto da parte dell’ente pubblico o la sua effettiva presa in carico manutentiva, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64 c.p.a. In difetto di tale prova, non può essere affermata la responsabilità dell’ente per i danni derivanti dal crollo.

La sentenza chiarisce inoltre che, nei procedimenti di impugnazione di ordini di messa in sicurezza stradale, l’eventuale esecuzione delle opere da parte del privato può determinare l’improcedibilità della domanda di annullamento, ma non incide automaticamente sulla valutazione della legittimità dell’atto ai fini dell’eventuale azione risarcitoria, che resta subordinata alla prova rigorosa del nesso causale e della spettanza dell’obbligo manutentivo.

Infine, il Collegio ribadisce che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono strumenti eccezionali, utilizzabili solo in presenza di un pericolo attuale e straordinario per la pubblica incolumità, mentre gli ordini di ripristino della viabilità rientrano nella ordinaria attività gestionale dell’ente, soggetta alla competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del TUEL.

In sintesi, la decisione riafferma due principi chiave: il rigoroso onere probatorio a carico del privato che invoca la responsabilità della PA per opere stradali e la distinzione tra interventi straordinari di sicurezza e ordinaria gestione della viabilità ai fini della competenza amministrativa.

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