Con la sentenza n. 402/2026 del 27 marzo 2026 (R.G. 1135/2024), il TAR Puglia ribadisce che i Comuni non sono legittimati a contestare gli atti tariffari del servizio rifiuti in assenza di una lesione diretta e di una posizione giuridica differenziata.
Con la sentenza n. 402/2026 del 27 marzo 2026 (R.G. 1135/2024), la Sezione Prima del TAR Puglia ha riaffermato un principio consolidato in materia di servizi pubblici locali a rete: i Comuni non possono impugnare le determinazioni tariffarie adottate dall’ente di governo dell’ambito territoriale quando agiscono in assenza di una posizione giuridica direttamente incisa.
Il giudice amministrativo ha chiarito che la legittimazione a ricorrere presuppone la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, non essendo sufficiente un interesse generico o riflesso legato agli effetti economici che gli atti possono produrre sui bilanci comunali. Nel modello di gestione accentrata del ciclo dei rifiuti, infatti, i Comuni partecipano alla governance del servizio attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, ma non sono portatori di un autonomo potere di contestazione degli atti tariffari.
Il principio ribadito è che le ricadute finanziarie indirette non integrano una lesione giuridicamente rilevante, poiché l’effetto economico delle tariffe si produce direttamente nei confronti degli utenti del servizio e non degli enti locali.
Il TAR ha inoltre escluso che possa configurarsi una legittimazione surrogatoria dei Comuni a tutela delle posizioni dei cittadini utenti, confermando che tali azioni non sono ammissibili nel processo amministrativo.
La decisione si inserisce quindi nel solco giurisprudenziale che limita l’impugnabilità degli atti tariffari ai soli casi in cui venga dedotta una lesione immediata delle prerogative istituzionali o dello ius ad officium del Comune.
Sentenza: TAR Puglia, Sez. I, 27 marzo 2026, n. 402/2026 (R.G. 1135/2024).



