La Corte di cassazione chiarisce che, per centri commerciali e immobili in multiproprietà, il tributo sui rifiuti è dovuto da chi utilizza in via esclusiva i locali, mentre il gestore dei servizi comuni risponde solo in solido
Con l’ordinanza n. 28181 del 23 ottobre 2025, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di tassa sui rifiuti nei centri commerciali integrati e nei locali in multiproprietà, precisando i criteri di individuazione del soggetto passivo.
Secondo i giudici, l’obbligo di pagamento del tributo grava su coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni non è invece il principale obbligato, ma assume una responsabilità solidale, che consente all’amministrazione di agire anche nei suoi confronti.
La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 63 del d.lgs. n. 507 del 1993, che distingue tra il soggetto tenuto al pagamento e il responsabile del tributo. La Corte richiama inoltre la precedente disciplina, oggi abrogata, che imponeva al gestore di comunicare al Comune l’elenco degli occupanti, proprio per consentire l’individuazione dei debitori principali.
Il principio riafferma un orientamento già consolidato, confermando che la titolarità dell’obbligazione tributaria resta in capo ai singoli utilizzatori degli spazi, mentre la struttura gestionale del complesso immobiliare risponde solo in via solidale.



