I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 416/2024, affrontano il tema dell’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 175/2016, c.d. TUSP e del requisito del controllo analogo in caso di società in house pluripartecipata.
In merito alla questione i giudici di Palazzo Spada spiegano che l’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 175/2016, c.d. TUSP, rimette agli Enti locali l’individuazione delle modalità di consultazione pubblica cui sottoporre lo schema di atto deliberativo in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica o di acquisizione di quote in società a totale o parziale partecipazione pubblica.
Affinché il requisito del controllo analogo in caso di società in house pluripartecipata sia soddisfatto, continuano gli stessi giudici, occorre che le Amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza possano comunque esercitare il controllo analogo in modo congiunto e che: a) gli organi decisionali dell’organismo controllato siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, siano formati tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti; b) i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell’organismo controllato, secondo le regole generali elaborate con riguardo all’in house providing tradizionale sin dalla sentenza della Corte di Giustizia Teckal; c) l’organismo controllato non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. Dal complesso di tali previsioni emerge l’esistenza di rilevanti deroghe ai meccanismi tipici di funzionamento delle società di capitali, tali da assicurare ai soci pubblici, collettivamente considerati, un’influenza determinante e un controllo effettivo sulla gestione dell’ente partecipato, attraverso poteri di condizionamento sull’operato del management in grado di conformare l’azione di quest’ultimo agli interessi pubblici di cui il singolo ente pubblico partecipante è portatore.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it