Corte di Cassazione Sez. 4 penale, sentenza n. 11169 (dep. 20/03/2025)
La Corte di Cassazione Sez. 4 penale, con la Sentenza n. 11169 (dep. 20/03/2025) è intervenuta in materia di violazione della normativa antisismica affermando, nelle due massime diffuse dagli organi della Corte, che innanzitutto che non è prevista la possibilità di valutare “a posteriori” la compatibilità sismica del manufatto coerentemente con la finalità di tutela dell’incolumità pubblica e con la natura preventiva del controllo esercitato dall’amministrazione competente per gli interventi edificatori in zone sismiche, né sono previsti effetti estintivi del reato in conseguenza della regolarizzazione postuma dell’opera;
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num.
380 art. 45, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93
Massime precedenti Vedi: N. 2357 del 2023 Rv. 284058-01
ed inoltre che, il giudice che ritiene insussistente la doppia conformità delle opere non può ordinarne automaticamente la demolizione, ma è tenuto, ex art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a valutare, all’esito di acquisizioni tecniche ulteriori rispetto a quelle agli atti, se sia possibile conformare le opere medesime alle prescrizioni antisismiche, indicando eventuali interventi a tale fine necessari ed effettivamente praticabili.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98
Massime precedenti Vedi: N. 22580 del 2019 Rv. 275966-01, N. 6371 del 2014 Rv. 258899-01,
N. 40985 del 2006 Rv. 235411-01, N. 37322 del 2007 Rv. 237843-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione



