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Home Urbanistica - Lavori pubblici - Edilizia

Usi civici, basta un uso commerciale incompatibile per far scattare la retrocessione del bene

Massimo Luciani di Massimo Luciani
Settembre 7, 2026
in Urbanistica - Lavori pubblici - Edilizia
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Usi civici, basta un uso commerciale incompatibile per far scattare la retrocessione del bene

Il TAR Abruzzo ribadisce la tutela rafforzata dei beni a godimento collettivo: anche l’utilizzo parziale del bene per finalità vietate dal vincolo può legittimare l’amministrazione ad adottare la misura restitutoria, dopo l’inutile ricorso ai rimedi graduali.

La violazione anche parziale del vincolo di destinazione di un bene gravato da uso civico è sufficiente a legittimare la retrocessione del bene e la revoca del diritto di superficie, senza che sia necessario dimostrare una stabile e integrale distrazione dell’immobile dalla sua funzione originaria. È questo il principio di maggiore rilievo affermato dal TAR Abruzzo, Sezione I, sentenza 3 settembre 2026, n. 598 (ricorsi nn. 560/2025 e 36/2026).

Il Collegio ha precisato che, ai fini dell’esercizio del potere previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge regionale Abruzzo n. 25/1988, è sufficiente che il bene sia utilizzato, anche solo parzialmente, per finalità incompatibili con il vincolo di destinazione. Non assume quindi rilievo decisivo la circostanza che sull’immobile continuino a essere svolte anche le attività istituzionali per le quali il bene era stato destinato.

La pronuncia valorizza la particolare natura dei beni gravati da uso civico. La legge n. 168/2017 ne impone una tutela rafforzata, riconoscendone la funzione sociale, ambientale e paesaggistica e richiedendo che il loro utilizzo rimanga conforme ai vincoli che ne conformano la destinazione. Tali vincoli, sottolinea il TAR, accompagnano il bene anche nella circolazione del relativo diritto di proprietà e devono essere rispettati dal proprietario o dal titolare di diritti reali di godimento.

Nel caso esaminato, il divieto di svolgere attività commerciali era stato espressamente previsto negli atti autorizzativi e nel contratto di alienazione e costituzione del diritto di superficie. L’amministrazione aveva quindi proceduto alla retrocessione dopo avere accertato reiterate violazioni e dopo avere già adottato una serie di misure progressive: sanzioni, diffide, ordini di cessazione e, infine, apposizione dei sigilli.

Proprio questa sequenza ha consentito al TAR di ritenere rispettati i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. La retrocessione e la revoca del diritto di superficie sono state considerate l’extrema ratio necessaria per assicurare il rispetto del vincolo gravante sul bene, dopo il fallimento degli strumenti meno incisivi.

La sentenza assume rilievo anche sul piano processuale, riconoscendo la legittimazione ad agire di un soggetto diverso dal formale titolare del bene quando sussista una relazione funzionale qualificata e differenziata con il territorio e con la destinazione dell’immobile. Il TAR richiama, a sostegno, anche il diritto a un accesso effettivo alla giustizia garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 13 CEDU.

Il principio centrale resta tuttavia quello relativo alla tutela degli usi civici: per attivare la retrocessione non occorre che il bene venga definitivamente sottratto alla sua funzione pubblicistica; è sufficiente l’accertamento di un utilizzo, anche parziale, incompatibile con il vincolo imposto al momento dell’alienazione o della concessione.

Fonte: Il Giornale dei Comuni

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