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Emissioni industriali, recepita la nuova direttiva Ue: anche gli allevamenti intensivi entrano nel regime autorizzativo, e l’AIA si apre a salute e trasparenza

Il D.Lgs. 197/2026 riscrive il Codice dell’ambiente. Dal 12 novembre cambiano tempi e fasi dell’istruttoria, il ruolo dei sindaci e i controlli. Le autorità competenti dovranno digitalizzare le procedure entro il 2035. Le Regioni dovranno invece definire procedure di autorizzazione o registrazione per suini e pollame.

segreteria di segreteria
Ottobre 29, 2026
in Ambiente - Mobilità - Rifiuti
0
Emissioni industriali, recepita la nuova direttiva Ue: anche gli allevamenti intensivi entrano nel regime autorizzativo, e l’AIA si apre a salute e trasparenza

Il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali e sulle discariche modifica in profondità l’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2026 ed entra in vigore il 12 novembre. Interviene sul D.Lgs. 152/2006 introducendo nuovi obblighi per i gestori, procedure più strutturate per le amministrazioni e un regime dedicato all’allevamento intensivo di suini e pollame.

L’AIA guarda anche alla salute e alle risorse

Cambia innanzitutto l’oggetto dell’autorizzazione. Oltre a prevenire e ridurre le emissioni, l’AIA deve migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e promuovere l’economia circolare e la decarbonizzazione. La protezione della salute umana diventa un riferimento esplicito in tutto l’impianto normativo. Tra le forme di inquinamento entrano anche gli odori.

A fianco dei tradizionali valori limite di emissione arrivano i valori limite di prestazione ambientale. Riguardano consumi, uso efficiente di acqua, energia e materiali, riutilizzo e produzione di rifiuti. Si applicano sulla base dei livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEPL) indicati nelle conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026. Per l’acqua i valori sono vincolanti. Per rifiuti e altre risorse sono invece livelli indicativi soggetti a monitoraggio.

I valori limite di emissione dovranno attestarsi sui valori più rigorosi ottenibili e mantenibili stabilmente con le BAT. Il gestore dovrà valutare l’intera gamma dei BAT-AEL. Le deroghe restano possibili solo su istanza del gestore e in casi «strettamente eccezionali». Andranno motivate in un allegato pubblico all’autorizzazione, verificate almeno ogni quattro anni e precedute da una valutazione dell’impatto sull’ambiente ricettore.

Cosa cambia per i Comuni

Il decreto incide su più fronti dell’azione degli enti locali.

Partecipazione al procedimento. L’istanza di AIA continua a essere inoltrata al sindaco del comune in cui si trova l’installazione. Il sindaco e l’autorità sanitaria individuata dalla Regione partecipano però alla conferenza di servizi decisoria solo nei casi previsti dall’articolo 29-sexies, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-ter. Sono le ipotesi di deroga ai limiti e di sperimentazione di tecniche emergenti. Per le AIA di competenza statale, Regione, Provincia e Comune possono designare un proprio esperto ai lavori istruttori della Commissione IPPC entro quindici giorni dall’avvio del procedimento.

Tempi dell’istruttoria. L’autorità competente deve inoltrare l’istanza alle amministrazioni interessate entro dieci giorni, dopo aver verificato anche il pagamento della tariffa istruttoria. Le amministrazioni hanno venti giorni per formulare osservazioni o chiedere integrazioni. La richiesta di integrazioni al gestore può essere fatta una sola volta, entro trenta giorni dall’avvio, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Se il gestore non deposita la documentazione completa nei tempi, l’istanza si intende ritirata.

Digitalizzazione e SUAP. Le autorità competenti dovranno digitalizzare l’intero ciclo dell’AIA: presentazione delle istanze, conduzione dei procedimenti, emanazione dei provvedimenti e gestione delle autorizzazioni. Il termine per il pieno sviluppo dei sistemi è il 31 dicembre 2035. L’obbligo vale anche per i grandi impianti di combustione non soggetti ad AIA. Le autorità possono avvalersi dei servizi dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), se compatibili con i tempi del procedimento. Lo stesso termine del 2035 vale per le procedure elettroniche relative agli impianti di incenerimento.

Servizio idrico integrato. Per le installazioni che erogano servizi pubblici essenziali, compreso il servizio idrico integrato, la sospensione dell’esercizio richiede una valutazione aggiuntiva, salvo pericolo immediato per la salute. L’autorità deve tenere conto dei rischi derivanti dall’interruzione del servizio. Per gli scarichi indiretti verso depuratori esterni, il gestore dell’installazione deve consultare il gestore dell’impianto di trattamento. Deve inoltre dimostrare che gli scarichi non compromettono il funzionamento dell’impianto né la salute degli addetti alle reti fognarie. In caso di non conformità o inquinamento che coinvolga risorse di acqua potabile o infrastrutture per le acque reflue, i gestori idrici interessati devono essere informati.

Trasparenza. L’autorità competente deve pubblicare l’istanza, il progetto di decisione e il verbale della conferenza di servizi «in una fase precoce» della procedura. Lo stesso vale per l’autorizzazione e i suoi aggiornamenti. La pubblicazione avviene su una pagina internet gratuita e accessibile senza registrazione.

Nuovi obblighi per i gestori

Entro il 1° luglio 2030 ogni installazione soggetta ad AIA dovrà avere un sistema di gestione ambientale. Il sistema va pubblicato online e sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un organismo accreditato. I sistemi già certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS sono riconosciuti come equivalenti. Il sistema deve includere un inventario delle sostanze chimiche pericolose. Entro il 30 giugno 2030 le attività dei punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1.c dell’allegato VIII dovranno integrarlo con un piano di trasformazione verso la neutralità climatica al 2050. La conformità del piano dovrà essere verificata entro il 30 giugno 2031.

L’elenco delle attività soggette si amplia. Vi entrano:

  • la fabbricazione di batterie, da 15.000 tonnellate di celle l’anno;
  • l’estrazione su scala industriale di alcuni minerali, tra cui litio, cobalto, rame e nichel;
  • la laminazione a freddo dell’acciaio;
  • la forgiatura con presse oltre 30 MN;
  • la pirolisi;
  • l’elettrolisi dell’acqua per idrogeno, sopra le 50 tonnellate al giorno.

Per le nuove attività valgono regimi transitori differenziati.

Allevamenti: un titolo dedicato

Il nuovo Titolo III-ter disciplina l’allevamento intensivo di suini e pollame. Le soglie sono espresse in unità di bestiame adulto (UBA):

  • 350 UBA per i suini;
  • 300 UBA per le galline ovaiole;
  • 280 UBA per gli altri tipi di pollame;
  • 380 UBA per le combinazioni di suini e pollame.

Sono esclusi gli allevamenti biologici e quelli con densità inferiore a 2 UBA per ettaro in cui gli animali sono tenuti all’aperto per un periodo significativo dell’anno.

Spetterà alle Regioni definire le procedure di autorizzazione o di registrazione. La registrazione è un regime alternativo basato su una comunicazione del gestore, che si impegna a rispettare le norme operative uniformi della Commissione europea. Fino alla definizione delle procedure regionali restano validi i titoli esistenti, anche per le nuove installazioni. Restano comunque in AIA gli allevamenti con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione oltre 30 kg o 750 posti scrofe.

Gli obblighi si applicano con gradualità, a partire dall’entrata in vigore delle norme operative europee:

  • dopo quattro anni per le installazioni da almeno 600 UBA;
  • dopo cinque anni per quelle da almeno 400 UBA;
  • dopo sei anni per tutte le altre.

Le Regioni possono anticipare i tempi. Le amministrazioni dovranno garantire la partecipazione del pubblico. In attesa di norme attuative, lo schema di decisione va pubblicato sul sito istituzionale per almeno venti giorni.

Controlli, sanzioni e risarcimento

La sospensione dell’esercizio diventa immediata in caso di pericolo per la salute o per l’ambiente. Scatta anche per violazioni reiterate più di due volte in un anno o per violazioni persistenti con ripercussioni serie. La recidiva e il pregiudizio alla protezione di popolazione e ambiente diventano circostanze aggravanti.

I proventi delle sanzioni statali andranno a finanziare ispezioni straordinarie. Le Regioni dovranno adeguare le proprie norme per destinare allo stesso scopo i proventi di loro competenza. Se la Regione non individua una distinta autorità di controllo, le funzioni restano all’autorità competente.

Un’amministrazione competente in materia sanitaria potrà chiedere il riesame dell’AIA per specifici rischi sanitari emersi dopo il rilascio. Viene inoltre introdotto espressamente il diritto al risarcimento per chi subisce danni alla salute a causa di violazioni delle condizioni autorizzative. Il risarcimento è dovuto ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (nuovo articolo 33-bis).

Tariffe e risorse

In attesa dell’aggiornamento dei decreti tariffari, da adottare entro sei mesi, le tariffe istruttorie e di controllo aumentano del 20% rispetto a quelle vigenti. Regioni e Province autonome adeguano le proprie tariffe in base ai costi effettivi e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente. Vale la clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni operano con le risorse disponibili. L’unica eccezione è lo stanziamento di 300.000 euro annui dal 2026 per la partecipazione italiana al centro europeo INCITE.

Le scadenze principali

  • 12 novembre 2026: entrata in vigore.
  • Entro tre mesi: integrazione della Commissione IPPC con cinque esperti designati dal Ministero della salute.
  • Entro dodici mesi: prestazione della garanzia finanziaria per le relazioni di riferimento già presentate. Entro lo stesso termine, salvo rinnovo anteriore, cessa la validità dei titoli delle installazioni che escono dal regime AIA.
  • 1° luglio 2030: sistemi di gestione ambientale operativi e rivalutazione delle deroghe concesse prima del 1° luglio 2026.
  • 30 giugno 2030: piani di trasformazione.
  • 31 dicembre 2035: digitalizzazione completa delle procedure autorizzative.
  • 1° settembre 2036: termine ultimo per l’adeguamento delle installazioni esistenti alle nuove regole.

RIFERIMENTI

  • Decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197, «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 […] relativa alle emissioni industriali […] e la direttiva 1999/31/CE […] relativa alle discariche di rifiuti» (GU n. 251 del 28 ottobre 2026), in vigore dal 12 novembre 2026
  • Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024
  • Direttiva 2010/75/UE (IED) e direttiva 1999/31/CE
  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis – 29-quaterdecies); nuovo Titolo III-ter (artt. 29-quinquiesdecies – 29-vicies bis); artt. 8-bis, 9, 33, 33-bis; allegati VIII, VIII-bis, XI, XII-bis
  • Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), art. 10
  • Regolamento (UE) 2024/1244 sul portale delle emissioni industriali
  • Regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
  • Parere della Conferenza unificata del 10 settembre 2026; deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2026
  • Abrogazioni (art. 44): art. 1, comma 2, D.Lgs. 36/2003; art. 10 DPR 90/2007; art. 28, commi 7-9, DL 112/2008; art. 4-bis DL 208/2008

 

Fonte: Giornale dei Comuni

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