Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sentenza del 18/04/2025 n. 380/2
In una nota pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a margine della sentenza del 18/04/2025 n. 380/2 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, si legge che per le annualità antecedenti al 2020, anno di istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (art. 38, D.L. n. 124/2019), che sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria, le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI.
Così si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche che, come già affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., n. 3618/2016), ha ritenuto esistente la potestà impositiva degli enti locali nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali.
Ancorché, infatti, il mare non sia ricompreso tra i beni del demanio marittimo, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili e quindi, soggetti al potere impositivo dell’ente territoriale di riferimento.
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze/ Rassegna sentenze tributarie



