Gli enti territoriali che non hanno trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi al 2025 entro le scadenze previste sono soggetti a un incremento del 10% del contributo alla finanza pubblica per il 2026. Lo stabilisce il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 ottobre 2026, che individua nell’Allegato A gli enti interessati dalla sanzione prevista dalla legge di bilancio 2025.
Il provvedimento, diffuso dalla Ragioneria generale dello Stato in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dà attuazione all’articolo 1, comma 793, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale del 17 luglio 2026.
Gli enti interessati e le scadenze
La misura riguarda gli enti territoriali assoggettati al contributo alla finanza pubblica per il 2025, previsto dall’articolo 1, commi 786, 787 e 788, della legge n. 207/2024, che non hanno trasmesso i dati contabili entro i termini fissati, rispettivamente, al 1° luglio e al 31 luglio 2026.
Per questi enti, l’importo del contributo alla finanza pubblica per il 2026 viene rideterminato con un incremento pari al 10% dell’importo del Fondo obiettivi di finanza pubblica relativo al 2025. Gli importi aggiornati sono riportati nell’Allegato A al decreto, che costituisce il riferimento operativo per le amministrazioni coinvolte.
Obbligo di aggiornamento del bilancio
Gli enti elencati nell’Allegato A devono iscrivere il contributo rideterminato nel bilancio di previsione 2026-2028, con riferimento all’esercizio 2026 in corso di gestione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Per individuare l’importo da contabilizzare, le amministrazioni devono fare riferimento alla colonna dell’Allegato A denominata «Importo complessivo da accantonare nel bilancio di previsione 2026-2028 (esercizio 2026) rideterminato».
La verifica dell’inclusione nell’elenco e la corretta contabilizzazione assumono quindi rilievo immediato per gli enti interessati, chiamati ad adeguare le previsioni di bilancio nel termine stabilito dal provvedimento.
Le esclusioni dal regime sanzionatorio
La Ragioneria generale dello Stato richiama due importanti precisazioni sull’ambito di applicazione delle disposizioni.
In primo luogo, le norme contenute nei commi da 789 a 793 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024 non si applicano agli enti locali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 787.
In secondo luogo, le sanzioni previste dal primo periodo del comma 793 non si applicano agli enti per i quali, a decorrere dal 2 gennaio 2025, i termini per l’approvazione del rendiconto di gestione sono stati sospesi per legge.
Le regole per la contabilizzazione del Fondo
Il MEF richiama inoltre le disposizioni che disciplinano la corretta contabilizzazione del Fondo obiettivi di finanza pubblica. I riferimenti sono l’articolo 1, comma 789, della legge n. 207/2024, l’articolo 2 del decreto interministeriale del 4 marzo 2025 e il principio contabile applicato della programmazione, contenuto nell’Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Quest’ultimo è stato modificato dal decreto interministeriale del 13 febbraio 2025, adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il principio fornisce indicazioni sulle modalità di rappresentazione del Fondo nel prospetto a/1 delle quote accantonate, sia nella predisposizione del bilancio di previsione sia in sede di rendicontazione della gestione.
Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto, gli enti possono rivolgersi alla Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo pareggio.rgs@mef.gov.it.
Fonte: Giornale dei Comuni



