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Competenza del comune ad esercitare il potere di autotutela esecutiva a difesa del pubblico demanio marittimo

Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza n. 794 del 31 gennaio 2025

Redazione by Redazione
Febbraio 19, 2025
in AGEL
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Competenza del comune ad esercitare il potere di autotutela esecutiva a difesa del pubblico demanio marittimo

Il Consiglio di Stato, sezione VII, si è pronunciato in merito con la sentenza n. 794 del 31 gennaio 2025, affermando diversi principi in materia, così come riassunti nelle note di sintesi diffuse dagli organi di giustizia amministrativa, innanzitutto specificando che a seguito degli interventi della Corte costituzionale (10 marzo 2006, n. 89 e n. 90; 6 luglio 2007, n. 255; 19 ottobre 2007, n. 344; 17 dicembre 2008, n. 412), deve ritenersi che il nuovo sistema delle competenze, delineato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e poi dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, impedisce di attribuire valenza attuale all’inserimento di porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 (con il quale erano state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega delle funzioni amministrative alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia portuale. (1).

Si argomenta inoltre come il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, operato dall’art. 105, comma 2, lett. l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, deve essere letto alla luce dell’art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in base al quale, salvo espressa diversa disposizione, detto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge. (2).

L’attribuzione al concessionario, previa autorizzazione dell’autorità concedente, del potere di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, secondo lo schema della sub-concessione di cui all’art. 45-bis del codice della navigazione, espressione del favor dell’ordinamento per l’esternalizzazione del servizio o attività, comporta il potere del concessionario, una volta scaduta la sub-concessione, di attivarsi per il recupero della disponibilità del bene, esercitando, ove il concessionario sia una pubblica amministrazione (nella specie, un comune), i poteri a questa attribuiti dalla legge, compreso il potere di autotutela. (3).

Ed infine che ai fini della configurazione di un rapporto tra un privato e la pubblica amministrazione quale concessione di un bene pubblico, anziché locazione, non è dirimente l’appartenenza del bene al demanio, quanto piuttosto la presenza nel testo del relativo contratto di precisi indici che dimostrino la natura concessoria e non locatizia del rapporto stesso, tra i quali la presenza di una clausola strutturata sul modello dell’art. 45-bis del codice della navigazione che non vincola il concedente ove il concessionario trasferisca a terzi l’attività svolta nel bene assentito. (4).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 3 febbraio 2025, n. 814, n. 837 e n. 848; Corte costituzionale 10 marzo 2006, n. 89 (in Foro it., 2007, III, 716) e n. 90 (in Foro it., 2007, III, 715); 6 luglio 2007, n. 255 (in Foro it., 2009, I, 17); 19 ottobre 2007, n. 344 (in Foro it., 2009, I, 16); 17 dicembre 2008, n. 412 (in Foro it., 2009, II, 324).
Difformi: T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. III, 25 luglio 2023, n. 965; 26 luglio 2023, n. 967.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 3 febbraio 2025, n. 814, n. 837 e n. 848.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 3 febbraio 2025, n. 814, n. 837 e n. 848.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 3 febbraio 2025, n. 814, n. 837 e n. 848.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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