È stato firmato l’8 ottobre 2021 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della cultura, concernente la «Definizione dei requisiti per l’assegnazione e delle modalità di erogazione del fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19», previsto dall’articolo 23-ter, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69; il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.247 del 15 ottobre 2021.
Requisiti per l'assegnazione delle risorse
1. Possono concorrere all'assegnazione del fondo per il sostegno
alle piccole e medie citta' d'arte e ai borghi, i comuni che
presentano i seguenti tre requisiti:
a) popolazione residente ISTAT alla data del 1° gennaio 2020
inferiore ai 60.000 abitanti;
b) presenza dell'ente nella «Classificazione ISTAT dei comuni
italiani in base alla categoria turistica prevalente» determinata da
vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, ancorche'
non esclusiva;
c) diminuzione, superiore alle 50.000 unita', delle presenze
nelle strutture turistico-ricettive del territorio comunale tra gli
anni 2019 e 2020, registrate dall'ISTAT nella rilevazione del
«Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi per tipologia
ricettiva, residenza dei clienti e comune di destinazione».
2. I comuni ammessi all'assegnazione del fondo possono presentare
la richiesta di contributo per un solo progetto del valore massimo,
comprensivo di IVA e di qualsiasi altro onere, non superiore a
200.000 euro.
3. Il progetto deve contenere misure per la promozione e il
rilancio del patrimonio artistico sito nel comune che presenta la
domanda, riguardanti:
a) iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del
patrimonio artistico, facilitando il coinvolgimento di cittadini e
portatori di interessi;
b) iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio
artistico, ampliandone l'accessibilita' a tutte le categorie di
utenti in modo sostenibile e inclusivo;
c) attivita' di studio e ricerca sul patrimonio artistico
cittadino da diffondere tramite elaborazione e attuazione di progetti
formativi e di aggiornamento;
d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del
patrimonio artistico e delle attivita' di valorizzazione a esso
dedicate;
e) servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il
pubblico.
4. Il progetto deve contenere, altresi', le informazioni previste
dall'avviso pubblico di cui all'art. 3 del presente decreto, volte a
consentirne la valutazione sulla base dei parametri seguenti:
a) qualita', in termini di originalita', innovativita',
multidisciplinarita', ricchezza e approfondimento dei contenuti,
capacita' di comunicazione del progetto;
b) accessibilita', in termini di capacita' del progetto di
coinvolgere varie fasce di pubblico e di essere da queste fruibile;
c) sostenibilita', in termini di durata nel tempo, impatto
ambientale e ricaduta sociale del progetto;
d) efficacia ed economicita', in termini di capacita' del
progetto di raggiungere gli obiettivi e le finalita' prefissati con
un rapporto costi-benefici proporzionato.
5. La selezione dei progetti da ammettere a contributo e'
effettuata, sulla base dei parametri di cui al comma 4 e dei criteri
previsti dall'avviso pubblico di cui all'art. 3, da una Commissione
costituita da quattro componenti, di cui due individuati dal
Ministero dell'interno e due dal Ministero della cultura, per le
valutazioni di competenza di ciascuna Amministrazione. La Commissione
e' nominata con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Decreto-rilancio_Classificazione-territori_16_09_2020
Classificazione in base alla densità turistica
Fonte: DAIT-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali




