Il TAR Lombardia chiarisce che i piani di riorganizzazione della rete scolastica sono espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa e possono essere contestati solo per manifesta irragionevolezza o errori evidenti.
Il dimensionamento della rete scolastica costituisce un’attività di programmazione territoriale caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa: gli enti competenti possono modificare l’assetto dei plessi e la distribuzione delle strutture scolastiche quando tali scelte siano finalizzate a garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche, l’equilibrio tra domanda di istruzione e offerta formativa e il rispetto dei parametri organizzativi stabiliti dalla normativa.
Lo ha stabilito il TAR Lombardia, Milano, Sezione Quinta, con la sentenza 8 luglio 2026, n. 3597, respingendo il ricorso contro il Piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2026/2027.
Il Collegio ha ricordato che il piano di dimensionamento scolastico è un atto generale di programmazione territoriale a contenuto organizzatorio e discrezionale, attraverso il quale Comuni, Province e Regioni definiscono l’assetto della rete scolastica in relazione alle esigenze del territorio, alla sostenibilità organizzativa e all’impiego delle risorse disponibili.
Secondo il TAR, proprio per la natura di tali provvedimenti, l’amministrazione non è tenuta a fornire una motivazione analitica e comparativa rispetto a ogni singolo plesso coinvolto, ma deve rendere comprensibile il disegno complessivo perseguito. Le scelte possono essere sindacate dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti, illogicità evidenti o irragionevolezza manifesta.
La sentenza evidenzia inoltre che la riorganizzazione della rete scolastica non determina automaticamente una violazione del diritto allo studio. Tale diritto, infatti, deve essere valutato rispetto al complesso del servizio pubblico dell’istruzione garantito sul territorio e non rispetto alla permanenza di ogni singolo edificio scolastico.
Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto legittima la scelta di ricollocare una scuola primaria in altri edifici, rilevando che il mantenimento del medesimo istituto comprensivo e del corpo docente escludeva una compromissione della continuità educativa. La modifica organizzativa risultava invece coerente con gli obiettivi di razionalizzazione della rete, considerata la riduzione della popolazione scolastica e il sottoutilizzo delle strutture disponibili.
Il Tribunale ha inoltre precisato che gli enti locali non sono vincolati dagli interventi effettuati in passato sugli edifici scolastici: le precedenti decisioni di investimento non impediscono future riorganizzazioni, qualora queste siano motivate da esigenze di efficienza amministrativa e sostenibilità economica.
Infine, il TAR ha chiarito che il procedimento di dimensionamento scolastico deve rispettare il modello previsto dalla normativa regionale vigente. Non trova applicazione la vecchia disciplina che attribuiva un ruolo decisivo alle Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, poiché il successivo riassetto delle competenze ha attribuito alle Regioni e agli enti territoriali le funzioni di programmazione secondo le rispettive competenze.
Con la sentenza n. 3597/2026, il TAR Lombardia conferma quindi il principio secondo cui la riorganizzazione della rete scolastica rientra nella discrezionalità programmatoria degli enti pubblici e può essere annullata solo quando risulti manifestamente irrazionale o priva di adeguata istruttoria.
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