Per il Consiglio di Stato il verbale redatto dopo il sopralluogo dagli agenti accertatori è un atto pubblico e fa piena prova dei fatti contestati, salvo querela di falso
In materia di edilizia, il verbale con cui gli agenti accertatori attestano l’esistenza di manufatti abusivi ha valore di atto pubblico e costituisce piena prova delle circostanze in esso riportate. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza n. 592 del 23 gennaio 2026.
Secondo i giudici, il verbale redatto e sottoscritto a seguito di sopralluogo fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell’articolo 2700 del Codice civile. In assenza di tale strumento processuale, non possono essere presi in considerazione elementi di segno contrario, come una perizia di parte che descriva una situazione diversa rispetto a quella accertata dagli agenti.
La pronuncia rafforza dunque il valore probatorio degli atti di accertamento in ambito edilizio, chiarendo che le risultanze del sopralluogo ufficiale prevalgono sulle valutazioni tecniche prodotte dai privati, salvo che non ne venga formalmente contestata la veridicità con i mezzi previsti dall’ordinamento.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato



