Secondo l’ordinanza n. 25732 del 20 settembre 2025, il ruolo del funzionario comunale non si estende ai servizi affidati a concessionari esterni.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25732 del 20 settembre 2025, si è pronunciata sulla gestione dei tributi locali affidata a concessionari esterni. La Sezione Tributaria ha stabilito che l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992 — che assegna a un funzionario comunale il potere di firmare avvisi, provvedimenti, ruoli e rimborsi — riguarda esclusivamente i casi in cui l’amministrazione eserciti direttamente le proprie funzioni. Quando invece il servizio è gestito da un concessionario esterno, il funzionario designato non può assumere alcun ruolo di firmatario.
La decisione conferma l’orientamento della giurisprudenza secondo cui l’autonomia del concessionario nella gestione dei tributi esclude l’applicazione delle competenze attribuite ai funzionari comunali, evitando sovrapposizioni e incertezze nell’esecuzione degli atti.
Riferimenti: Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n. 25732/2025; precedenti massime n. 12302/2017.



