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Parchi nazionali, la perimetrazione provvisoria è atto tecnico e non richiede intesa: respinto l’appello dell’amministrazione regionale

segreteria by segreteria
Maggio 20, 2026
in AGEL, Ambiente - Mobilità - Rifiuti
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Parchi nazionali, la perimetrazione provvisoria è atto tecnico e non richiede intesa: respinto l’appello dell’amministrazione regionale

Il Consiglio di Stato ribadisce che la delimitazione provvisoria dei parchi nazionali ha natura cautelare e tecnico-scientifica e si fonda su istruttoria specialistica, senza necessità di previa intesa regionale. Diversa è la fase della perimetrazione definitiva, che richiede il coinvolgimento degli enti territoriali secondo i principi di leale collaborazione.

Con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, pubblicata il 13/05/2026, n. 03771/2026 REG. PROV. COLL., n. 00286/2025 REG. RIC., è stato respinto l’appello proposto da un’amministrazione regionale avverso la decisione del TAR Liguria relativa agli atti di perimetrazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino.

La pronuncia affronta il principio di diritto in materia di istituzione e delimitazione dei parchi nazionali, chiarendo che la fase di perimetrazione provvisoria prevista dall’art. 34, comma 3, della legge n. 394 del 1991 ha natura essenzialmente cautelare e si fonda su dati tecnico-scientifici disponibili, con il solo obbligo per il Ministero competente di acquisire elementi conoscitivi e di sentire le Regioni e gli enti locali interessati, senza che sia necessaria una previa intesa.

Secondo il Consiglio di Stato, tale fase deve essere tenuta distinta da quella della perimetrazione definitiva, nella quale trova piena applicazione il principio di leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali. Nella fase iniziale, invece, l’interesse pubblico primario è la tutela immediata dell’ecosistema, attraverso la stabilizzazione dello stato dei luoghi in funzione preventiva.

Il Collegio ha ribadito la centralità delle valutazioni tecnico-scientifiche dell’ISPRA, che costituiscono il parametro di riferimento dell’istruttoria e non possono essere sostituite da valutazioni di opportunità politico-amministrativa. Gli apporti degli enti territoriali restano rilevanti nei limiti previsti dalla legge, ma non integrano un potere di co-decisione sulla perimetrazione provvisoria.

È stata inoltre esclusa la necessità di una motivazione rafforzata ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, in quanto non si è in presenza di un ordinario esercizio di autotutela, bensì di una rinnovata determinazione dell’assetto cautelare sulla base del quadro istruttorio disponibile.

Il Consiglio di Stato ha infine respinto anche le questioni di legittimità costituzionale, ribadendo che la materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con conseguente prevalenza dell’interesse unitario alla conservazione ambientale rispetto a profili di competenza regionale.

Per questi motivi, l’appello è stato respinto e confermata la legittimità della decisione di primo grado.

Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 13 maggio 2026, n. 03771/2026 REG. PROV. COLL., n. 00286/2025 REG. RIC.

Tags: Parchi nazionali
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