Con la sentenza n. 108/2026 (RG 363/2025), pubblicata il 27 marzo 2026, il Tar Friuli Venezia Giulia ribadisce che, nell’ordinamento regionale, la “nuova costruzione” si identifica con il consumo di suolo inedificato, escludendo dal Piano Casa anche interventi radicali se realizzati su aree già urbanizzate
Con la sentenza n. 108/2026, depositata il 27 marzo 2026 (ricorso n. 363/2025), il Tar Friuli Venezia Giulia, Sezione I, ha offerto un principio interpretativo di particolare rilievo in materia edilizia regionale, chiarendo il perimetro applicativo delle misure premiali del cosiddetto “Piano Casa” previsto dall’art. 39-bis della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 19/2009.
Il Tribunale ha affermato che, nel sistema regionale, la nozione di “nuova costruzione” non ha carattere residuale, ma è definita in modo positivo e tipizzato, essendo legata in modo decisivo all’intervento su “suolo inedificato”. Ne deriva che il discrimine tra nuova costruzione e ristrutturazione edilizia non dipende dall’intensità della trasformazione edilizia, ma dalla natura dell’area interessata dall’intervento.
In particolare, il Tar ha chiarito che anche interventi di demolizione e ricostruzione con rilevante modifica dell’organismo edilizio possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia, e dunque rientrare nel regime del Piano Casa, purché si innestino su un lotto già edificato e urbanizzato. Al contrario, resta esclusa dall’ambito delle agevolazioni ogni ipotesi che comporti consumo di nuovo suolo, elemento considerato decisivo e non surrogabile da valutazioni sull’impatto urbanistico concreto.
Il principio affermato valorizza la ratio della normativa regionale, individuata nel contenimento del consumo di suolo e nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, precisando che il legislatore ha scelto un criterio oggettivo e tipologico, non rimesso a valutazioni caso per caso.
La sentenza n. 108/2026 si colloca così nel solco di un’interpretazione restrittiva della categoria della nuova costruzione in ambito regionale, confermando la centralità del dato del suolo inedificato come elemento dirimente ai fini dell’accesso alle deroghe urbanistiche del Piano Casa.



