Responsabilità del terzo solo se consapevole della mancanza del certificato. L’onere della prova spetta all’ente sanzionatore e il giudice può integrare d’ufficio le prove
Con la sentenza n. 28773 del 31 ottobre 2025, la Corte di Cassazione interviene sul tema delle sanzioni negli spettacoli pubblici, chiarendo i confini della responsabilità per l’impiego di lavoratori privi del certificato di agibilità.
La decisione riguarda l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 6 del d.l.C.p.S. n. 708 del 1947, nella versione precedente alla riforma del 2017. Secondo la Corte, a rispondere della violazione non è soltanto il datore di lavoro o il committente, ma anche il soggetto terzo che mette a disposizione i locali in cui si svolge lo spettacolo.
Tuttavia, la responsabilità di quest’ultimo non è automatica: è necessario che egli sia effettivamente consapevole della mancanza del certificato di agibilità da parte dei lavoratori impiegati. Proprio su questo punto la Cassazione pone un limite importante, stabilendo che l’onere di dimostrare tale consapevolezza grava sull’ente che irroga la sanzione.
La pronuncia sottolinea inoltre il ruolo attivo del giudice, chiamato non solo a verificare la legittimità formale del provvedimento sanzionatorio, ma a ricostruire l’intero rapporto. In questa prospettiva, il giudice può anche disporre d’ufficio i mezzi di prova necessari, andando oltre la semplice valutazione dei documenti già acquisiti.
La sentenza, che ha disposto la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, si inserisce nel solco della giurisprudenza precedente, precisando ulteriormente le condizioni per estendere la responsabilità ai soggetti terzi nel settore degli spettacoli pubblici.



