Il Tar Lazio conferma che la delibera comunale di approvazione del piano TARI è soggetta al controllo del giudice amministrativo e sottolinea l’obbligo di trasparenza e motivazione nelle scelte di differenza dai costi indicati dal gestore in house.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza n. 19534 del 5 novembre 2025, ha chiarito la disciplina della determinazione del piano TARI da parte dei Comuni. La controversia è stata promossa da un gestore in house del servizio di raccolta rifiuti contro la delibera comunale di approvazione del piano economico-finanziario della tassa sui rifiuti.
Secondo il Tar, spetta al giudice amministrativo valutare queste controversie, poiché il Comune, pur potendo discostarsi dai costi trasmessi dal gestore, esercita un potere discrezionale di regolazione che incide su posizioni di interesse legittimo.
La sentenza sottolinea inoltre che, se il Comune decide di modificare i costi indicati dal gestore, deve comunicarlo preventivamente e motivare in modo dettagliato la decisione, garantendo il rispetto del principio del “full cost recovery”. L’omissione di tali adempimenti rende illegittima la delibera finale, mentre l’onere di dimostrare l’equilibrio economico-finanziario resta in capo all’amministrazione comunale e non al gestore del servizio.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato



