La Corte di Cassazione chiarisce che anche le strutture temporaneamente chiuse devono pagare la tassa sui rifiuti, salvo dimostrare l’impossibilità reale di utilizzo dei locali
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20434 del 21 luglio 2025, ha confermato che gli esercizi alberghieri con attività stagionale devono comunque corrispondere la TARI, la tassa sui rifiuti solidi urbani. Nel caso esaminato, la semplice denuncia di chiusura per alcuni mesi non è stata ritenuta sufficiente per escludere l’obbligo di pagamento.
Secondo la Corte, per essere esentati, i titolari devono dimostrare concretamente l’impossibilità di utilizzare le aree o i locali, come previsto dall’articolo 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993. Il presupposto della tassa, infatti, resta l’occupazione o la conduzione dei locali a qualsiasi uso destinati.
La decisione conferma precedenti orientamenti della giurisprudenza, tra cui le sentenze n. 22756 del 2016 e n. 6551 del 2020, rafforzando l’obbligo di corresponsione della TARI anche per le strutture stagionali che non operano tutto l’anno.



