Le motivazioni a sostegno degli emendamenti
La lettera a) inserisce un tetto massimo del 50% – da rapportarsi ai prelievi soppressi per categoria omogenea di prelievo – per la deliberazione delle tariffe del nuovo canone unico patrimoniale, nel rispetto della facoltà di rimodulazione dello schema tariffario già sancita dal comma 817. Inoltre, la disposizione proposta stabilisce che la variazione delle tariffe deve essere operata con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell’impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo.
La lettera b) risolve il problema della diversa formulazione prevista, nell’ambito della vigente normativa, tra i commi 818 e 837, e che pone ambiguità in ordine all’individuazione del soggetto attivo del canone patrimoniale tra Comuni e Province.
La lettera c) chiarisce alcuni aspetti particolari dei presupposti applicativi del Canone unico, con la finalità di mettere al riparo da interpretazioni non univoche dell’attuale testo di legge. Viene in primo luogo esplicitata l’esclusione degli aggetti esterni di edifici, generalmente abitativi, quali balconi e bow–window, nonché l’inclusione delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita. In secondo luogo, viene chiarito che tra le forme di esposizione pubblicitaria oggetto del Canone rientrano la diffusione di messaggi visivi e acustici (proiezioni e annunci visibili o udibili dalle aree pubbliche urbane).
In ambedue i casi si esprimono in modo più chiaro elementi e presupposti tipici delle fattispecie oggetto del prelievo da Canone unico.La lettera d) chiarisce che la componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari è di sola competenza comunale, in linea con quanto da sempre previsto con il d.lgs. n. 507 del 1993 in materia di prelievo sulla pubblicità locale. Si evitano, quindi, eventuali problemi di duplicazione del canone, in relazione a possibili concorrenze di competenze tra Comuni, Città metropolitane e Province.
La lettera e) riprende ai fini della modulazione del sistema sanzionatorio, alcuni dei criteri di riferimento previsti in ambito tributario.
La lettera f) corregge la criticità emersa con la recente introduzione del comma 831-bis nella legge 160/2019, istitutiva del Canone unico. La tariffa forfetaria di 800 euro indipendentemente dalla superficie occupata appare all’evidenza illogica e discriminatoria, nonché gravemente impattante sul gettito dei Comuni, peraltro già determinato con i regolamenti del Canone unico adottati nel 2021.
La norma proposta introduce, invece, forme pur semplificate di commisurazione della tariffa in proporzione della superficie.
Il livello del prelievo su un impianto-tipo, che si può collocare su una superficie di 45 metri quadrati, si manterrebbe al di sotto di 8mila euro, livello significativamente inferiore non solo alle tariffe correntemente applicate dai Comuni anche nel pregresso regime di Cosap/Tosap, ma del valore dell’affitto del sito nel caso di aree private.
Modifiche al regime del Canone unico patrimoniale
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. [ tariffe massime ] al comma 817 è aggiunto il seguente periodo: “Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell’impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021”.
b) [ aree comunali ] il comma 818 è sostituito dal seguente:
“818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”
e il comma 837 è sostituito dal seguente:
“837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”
c) [ presupposti ] al comma 819, alla lettera a), dopo le parole “suolo pubblico” sono aggiunte le seguenti: “con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l’occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio” e alla lettera b), la parola “privato” è sostituita con le seguenti: “privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica”;
d) [ pubblicità comunale ] al comma 820 le parole “del comma 819”.” sono sostituite con le parole: “del comma 819, di esclusiva competenza comunale,”;
e) al comma 821 la lettera h) è sostituita con la seguente: “h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”; inoltre, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:
“i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui alla lettera g), ferma restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;
“j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
“k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l’accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;
l) l’ente locale può disporre con proprio regolamento l’applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone.”;
f) al comma 831-bis le parole “pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente” sono sostituite con le seguenti:
“da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell’impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento”.