Il Ministero dell’Interno ha disposto il pagamento dei contributi del cinque per mille dell’IRPEF relativi all’anno d’imposta 2024, corrispondente all’anno finanziario 2025. Le somme sono state liquidate il 1° settembre 2026, sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.
Gli enti beneficiari possono consultare gli importi assegnati attraverso il sito della Direzione centrale per la Finanza locale, accedendo alla sezione «Consulta le banche dati» e selezionando «Pagamenti» alla voce di spettanza «cinque per mille».
Per gli enti locali interessati, l’erogazione comporta precisi obblighi di rendicontazione, documentazione e trasparenza, da rispettare secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, gli enti beneficiari devono predisporre, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa. La documentazione deve descrivere in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo del contributo ricevuto.
Per la compilazione occorre utilizzare i modelli di certificazione allegati al comunicato ministeriale, facendo riferimento alle indicazioni operative contenute nella circolare DAIT n. 81 del 28 luglio 2022.
L’obbligo riguarda tutti gli enti beneficiari, indipendentemente dall’importo assegnato. Anche per i contributi inferiori a 20.000 euro è quindi necessario predisporre il rendiconto e la relazione illustrativa entro il termine previsto.
Per gli enti che hanno ricevuto meno di 20.000 euro, il comunicato precisa che la documentazione non deve essere ordinariamente trasmessa al Ministero, salvo espressa richiesta delle Prefetture competenti, cui spettano le attività di verifica e controllo.
Resta fermo l’obbligo di conservare il rendiconto e la relazione illustrativa per dieci anni. La soglia economica, pertanto, non esonera dalla rendicontazione, ma incide sulle modalità di trasmissione della documentazione.
La circolare DAIT n. 81/2022 richiama inoltre la distinzione tra gli enti che ricevono importi superiori a 20.000 euro, per i quali è prevista la trasmissione attraverso procedura informatica, e quelli che ricevono importi inferiori, tenuti a predisporre e conservare la documentazione secondo le modalità indicate dal Ministero.
Agli obblighi di rendicontazione si aggiungono quelli di pubblicità e trasparenza. In base all’articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, e all’articolo 16 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, gli enti beneficiari devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto.
Della pubblicazione deve essere data comunicazione al Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.
Gli enti sono quindi chiamati a verificare gli importi accreditati, predisporre la documentazione relativa all’impiego delle risorse e assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e conservazione. Il termine annuale per il rendiconto decorre dalla ricezione delle somme, non dalla data del comunicato ministeriale.
Per eventuali chiarimenti, il Ministero indica come referente il dott. Renato Berretta, contattabile al numero 06 46547952 o all’indirizzo e-mail renato.berretta@interno.it.
Fonte: Giornale dei Comuni



