Il comune non può ad adottare un regolamento, contenente limitazioni indifferenziate, vincolanti e a tempo indeterminato su sostanze fitosanitarie ed erbicidi, all’interno del proprio territorio comunale.
Mancando un qualsiasi riscontro nel diritto positivo, il ragionamento sulla cedevolezza della legge statale, regionale o provinciale verso i regolamenti locali, nelle materie di loro riservata o delegata competenza, non persuade.
Soltanto in alcuni ristretti aspetti residuali, tassativamente elencati dalla cornice normativa eurounionale, statale e provinciale, si riscontrano margini funzionali di intervento comunale, che esulano, però, dalla possibilità di dettare una disciplina generale di deroghe di utilizzo e distanziometriche.
Non può fondarsi una tale competenza sul principio di precauzione di derivazione europea o statale, in ragione dell’ostacolo del diritto dell’Unione europea che disciplina l’autorizzazione, l’immissione in commercio e l’uso di sostanze attive e prodotti fitosanitari. (1)
(1) Non sussistono precedenti negli esatti termini.