Seguici su:
Facebook Youtube

Ricerca avanzata

  • Home
  • L’Associazione
    • Organigramma
      • Il presidente
    • Lo Statuto
  • Comuni
    • L’Aquila
    • Chieti
    • Pescara
    • Teramo
  • Aree Tematiche
  • Anci Giovani
    • Organigramma
      • Anci Giovani – Coordinatore
      • Gli organi di Anci Abruzzo Giovani
    • News
  • Eventi Formazione
  • Bandi e Avvisi
  • Contatti
Menu
  • Home
  • L’Associazione
    • Organigramma
      • Il presidente
    • Lo Statuto
  • Comuni
    • L’Aquila
    • Chieti
    • Pescara
    • Teramo
  • Aree Tematiche
  • Anci Giovani
    • Organigramma
      • Anci Giovani – Coordinatore
      • Gli organi di Anci Abruzzo Giovani
    • News
  • Eventi Formazione
  • Bandi e Avvisi
  • Contatti
Home Urbanistica - Lavori pubblici - Edilizia

Consiglio Stato su ASMEL non qualificabile come ‘centrale committenza’ o ‘soggetto aggregatore’

Redazione Anci Abruzzo di Redazione Anci Abruzzo
Dicembre 21, 2021
in Urbanistica - Lavori pubblici - Edilizia
0
Consiglio Stato su ASMEL non qualificabile come ‘centrale committenza’ o ‘soggetto aggregatore’

Pubblichiamo la recente sentenza del Consiglio di Stato 6/12/2021 n. 8072 con cui viene disposto che l’Asmel – Società Consortile a r.l., non può essere qualificata “centrale di committenza” o “soggetto aggregatore”.
Nel caso di specie, Asmel aveva proposto appello rispetto alla sentenza di primo grado contro la delibera n. 32 del 30 aprile 2015 di ANAC che le aveva vietato lo svolgimento di attività di intermediazione negli acquisti pubblici, dichiarando altresì prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere da tale società, a causa dell’inosservanza da parte di quest’ultima dei modelli organizzativi per le centrali di committenza previsti dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici.
Il Consiglio di Stato, conferma, quindi l’appellata sentenza ritenendo esente dai contestati profili di illegittimità il provvedimento impugnato con cui l’ANAC ha negato ad Asmel s.c.a.r.l. la qualificazione di “centrale di committenza”, a ragione della non corrispondenza ai tipi legali previsti dall’art. 33, comma 3bis, d.lgs. 12 aprile 2006, 163 per l’unione di comuni e l’accordo consortile, escludendone altresì la qualificazione di “organismo di diritto pubblico”.
I giudici di secondo grado ricostruiscono il quadro normativo e ricordano che, con la sentenza del 4 giugno 2020 (C.3/19), la Corte di Giustizia ha chiarito che, al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e l’apertura ad una concorrenza non falsata, non può essere riconosciuta da una normativa nazionale la qualità di «centrale di committenza» ad un soggetto privo della qualità di amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18.
I magistrati amministrativi, non hanno condiviso la tesi dell’appellante secondo cui la qualifica di centrale di committenza in capo ad Asmel e la sua legittimazione alla indizione della procedura di gara per conto degli enti locali associati sarebbero derivate dall’essere un’associazione tra amministrazioni aggiudicatrici (rappresentate dai piccoli comuni associati) e, a sua volta, amministrazione aggiudicatrice. Pertanto – atteso che l’ANAC ha accertato la carenza in capo ad Asmel dei requisiti di legge – il Consiglio di Stato, con la sentenza 8072 del 6/12/2021 ha disposto che la stessa Amsel – Società Consortile a r.l., non può essere qualificata “centrale di committenza” o “soggetto aggregatore”, in quanto non iscritta all’albo tenuto dall’Autorità ai sensi dell’art. 213, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, insufficiente essendo, a tali fini, l’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Articolo precedente

AVVISO PUBBLICO PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B

Articolo successivo

Economia circolare, fino a 10 mila euro di contributo alle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati

Articolo successivo
Economia circolare, fino a 10 mila euro di contributo alle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati

Economia circolare, fino a 10 mila euro di contributo alle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati

Prossimi webinar

Conferibilità di incarichi e cariche retribuite in favore di soggetti già collocati in quiescenza
Finanza locale

Conferibilità di incarichi e cariche retribuite in favore di soggetti già collocati in quiescenza

Settembre 22, 2023
  • 25 Settembre 2023

Personale e finanza locale: 25 settembre ‘Chiedilo ad Anci’ su provvedimenti normativi

  • 28 Settembre 2023

Digitalizzazione pagamenti, il 28 settembre webinar Anci su avviso Ifel per sperimentare progetto

Eventi

Conferibilità di incarichi e cariche retribuite in favore di soggetti già collocati in quiescenza
Finanza locale

Conferibilità di incarichi e cariche retribuite in favore di soggetti già collocati in quiescenza

Settembre 22, 2023
[elementor-template id="15102"]
Archivio pubblicazioni

Seguici su Facebook

Conferibilità di incarichi e cariche retribuite in favore di soggetti già collocati in quiescenza
Finanza locale

Conferibilità di incarichi e cariche retribuite in favore di soggetti già collocati in quiescenza

Settembre 22, 2023
ANCI – Abruzzo

ANCI è L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Link Utili

  • Progetto P.I.C.C.O.L.I.
  • Anci Nazionale
  • Ifel
  • Cittalia
  • Servizio Civile
  • Anci Digitale
  • SIBaTer

Società Trasparente

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy

Contatti

  • Via M.Iacobucci 4, 67100, L’Aquila
  • 0862 29710
  • anciabruzzo@pec.it
  • segreteria@anciabruzzo.it
  • Collabora con noi

© 2021 Anci Abruzzo – Tutti i diritti riservati | Powered by Webshop Agenzia Web Pescara

Privacy Policy | Cookie Policy