In base alla normativa nazionale, il criterio cardine per l’assegnazione del beneficio economico è correlato alla maggiore gravità dello stato di disabilità, con la conseguenza che si appalesa irragionevole, illogico e sproporzionato il criterio di priorità che antepone i pazienti gravi che godono dell’assistenza domiciliare integrata a quelli gravissimi che non ne hanno bisogno, in considerazione delle caratteristiche specifiche della loro disabilità (1).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che se sono evidenti le necessità dei disabili allettati, sono pure meritevoli delle provvidenze economiche i minori autistici gravissimi: tali disabili, infatti, necessitano di una vigilanza continua da parte del nucleo familiare, così da scongiurare il pericolo che possano assumere comportamenti tali da mettere in pericolo la loro e la altrui incolumità e che, pertanto, la scelta di favorire i disabili, anche se (soltanto) gravi, con piano di assistenza individuale di cure domiciliari, comporta una inammissibile discriminazione rispetto ai minori autistici in condizione di disabilità gravissima.
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10560; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10561; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10562; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10563; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10565; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10566. Ha affermato che la concessione dell’assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost.: Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2022, n. 2728.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.