Corte di Cassazione sez. 1 Civile, ordinanza n. 4582 del 21 febbraio 2025
La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con l’ordinanza n. 4582/2025 ha affermato che ai sensi dell’art.248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto del Comune e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 dello stesso decreto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si verifica per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l’ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del Comune, né alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 256
Massime precedenti Conformi: N. 1191 del 2001 Rv. 543501-01
Massime precedenti Vedi: N. 6692 del 2020 Rv. 657449-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione



