La legge di bilancio per l’anno 2020 all’art. Art. 1 comma 51 – 52 prevede l’assegnazione agli enti locali di contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Tali risorse sono destinate alla spesa per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’Ministero dell’Interno di concerto con MEF, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Di seguito, le indicazioni tecniche per presentare la documentazione:
Indicazioni tecniche contributo 2020