Un contributo annuale pari al 50% del canone di locazione sostenuto, fino a un massimo di 6.000 euro, per aiutare i genitori separati o divorziati che non hanno ottenuto l’assegnazione dell’abitazione familiare e hanno figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni. Il reddito individuale, risultante dall’ultima dichiarazione disponibile, non deve superare 35.000 euro.
È questa la misura prevista dal Fondo per il sostegno abitativo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dispone di una dotazione di 20 milioni di euro per il 2026.
Il decreto del MIT del 14 settembre 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2026, stabilisce i requisiti per accedere al beneficio, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la formazione delle graduatorie. Il provvedimento disciplina l’erogazione delle risorse per il 2026, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge di Bilancio.
Tra le condizioni richieste figura la regolarità negli obblighi di cura e mantenimento dei figli. Il richiedente deve inoltre disporre di un contratto di locazione regolarmente registrato e intestato a proprio nome, del quale dovrà indicare il canone annuale.
È esclusa la possibilità di accedere al beneficio per chi possiede uno o più immobili a uso residenziale nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione familiare oppure nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri. Fa eccezione l’eventuale proprietà dell’abitazione familiare oggetto del procedimento di separazione o divorzio, che può appartenere al richiedente, all’altro genitore o ai figli conviventi con quest’ultimo.
Non possono ottenere il contributo neppure i soggetti che beneficiano già di altri sussidi pubblici destinati ad analoghe finalità di sostegno abitativo o che sono assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
La richiesta deve essere presentata una sola volta, in modalità telematica, attraverso la piattaforma dedicata indicata dal Ministero. L’accesso avviene mediante SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).
Il decreto prevede la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del MIT entro sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. L’avviso dovrà specificare l’indirizzo della piattaforma, i termini e le modalità per presentare le domande relative al 2026. La scadenza per l’invio delle istanze non è fissata direttamente dal decreto, ma sarà indicata nell’avviso pubblico.
Le risorse del Fondo sono ripartite tra Regioni e Province autonome attraverso accantonamenti territoriali. Il criterio tiene conto, per l’80%, del numero medio di genitori separati o divorziati residenti nel territorio, per il 15% del reddito medio regionale, con una ponderazione inversa che favorisce i territori con redditi medi più bassi, e per il restante 5% del numero di Comuni ad alta tensione abitativa.
Il contributo sarà corrisposto in un’unica soluzione dopo la pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie. L’importo riconosciuto sarà pari al 50% delle spese annuali sostenute per l’affitto, entro il limite massimo di 6.000 euro e nei limiti delle risorse disponibili.
Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il successivo comma 235 ha demandato a un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione. Il provvedimento attuativo ora pubblicato disciplina l’accesso al sostegno per l’annualità 2026.
Fonte: Giornale dei Comuni



