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Home Sicurezza - Protezione civile - Polizia locale - Sisma

La corretta collocazione dei Comandanti di Polizia Locale negli assetti organizzativi dell’Ente

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la sede naturale per la disciplina di dettaglio

Redazione Anci Abruzzo di Redazione Anci Abruzzo
Luglio 11, 2023
in Sicurezza - Protezione civile - Polizia locale - Sisma
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La corretta collocazione dei Comandanti di Polizia Locale negli assetti organizzativi dell’Ente

Un ente facendo una doverosa premessa in ordine all’assetto organizzativo in essere presso la propria struttura amministrativa ha posto un rilevante quesito in merito al corretto inquadramento dei comandi e dei servizi di Polizia Locale all’interno degli enti.

Il suddetto ente, si dichiara, è Ente con Dirigenza, tuttavia, il Comandante del Corpo di Polizia Locale non è dirigente ma appartiene all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D). Il Servizio di Polizia Locale che, di fatto, coincide con il Corpo di Polizia Locale e comprende anche personale amministrativo, è incardinato in uno dei quattro Settori nei quali è suddivisa la struttura comunale e a cui capo vi è il Segretario Generale. Il Sindaco, con proprio decreto, individua il Comandante, mentre il Segretario Generale, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) del Servizio Polizia Locale, come previsto dall’art. 18 comma 1 del CCNL 2019/2021.

Ora, a detta di chi ha posto il quesito, nell’ambito della consolidata impostazione organizzativa dell’Ente, emergono alcune criticità in merito alla correlazione tra la nomina a Comandante del Corpo di Polizia Locale e il conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione, da qui la seguenti puntuali richieste:

  • si chiede, in primis, se è possibile separare le due nomine attribuendole per periodi e in momenti diversi o se debba invece considerarsi sufficiente la sola nomina a Comandante per riconoscere l’incarico di EQ e la retribuzione di posizione ex art. 17 del CCNL 2019/2021. Secondo questo Ente, considerata la presenza di dirigenti preposti ai settori in cui si articola l’organizzazione del Comune, e in uno dei quali è incardinato il servizio di polizia locale, che non costituisce settore a sè, e a cui è preposto un dipendente inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D), si ritiene che la nomina a Comandante, e quindi responsabile del Corpo di polizia locale, non comporti di per sè l’attribuzione delle funzioni dirigenziali proprie dell’incarico di EQ. In caso contrario, infatti, il Comandante, per effetto della sola preposizione al Comando di Polizia locale, sarebbe per ciò stesso titolare di incarico di EQ;
  • ed inoltre se, stante la suddetta ricostruzione interpretativa, possa il Comandante così individuato, esercitare la totalità delle funzioni proprie dei Dirigenti, quindi anche gestire le risorse finanziarie e firmare le determinazioni, oltre che i pareri tecnici sulle deliberazioni, pur essendo presenti i dirigenti.

In risposta la redazione di Anci Risponde segnala come, effettivamente, la corretta collocazione dei comandi e dei servizi di Polizia Locale negli assetti organizzativi degli Enti non è mai stata cosa semplice.

Con riferimento al quesito proposto si rileva che nel CCNL del Comparto Funzioni locali 2019/2021 l’automatismo tra attribuzione dell’incarico di responsabilità e quello di Responsabile di Elevata Qualificazione (ex posizione organizzativa) del servizio è prevista esclusivamente per gli enti privi di dirigenza. Infatti, l’art. 19, comma 1, dispone che “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL”.

Nel caso indicato nel quesito, presente in diversi enti locali, alcune amministrazioni introducono, nel proprio regolamento di organizzazione, disposizioni al fine di eliminare le criticità evidenziate. Infatti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi appare la sede naturale dove procedere all’adeguamento delle disposizioni normative e contrattuali nazionali e regionali alla specificità di ciascun ente locale.

Sulla base di tale considerazione è possibile rispondere anche all’ulteriore quesito in ordine ad eventuali limitazioni relative ai poteri gestionali del Comandante della Polizia locale, tenendo conto che tale figura, secondo quanto previsto dall’art. 9 della L. quadro n. 65/86 sull’ordinamento della Polizia Municipale, è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. La sede regolamentare appare quella più corretta per definire in modo compiuto l’attribuzione di competenze, eliminando zone di incertezza, anche sulla base della legislazione speciale che disciplina i compiti e le attribuzioni del Comandante della polizia locale. Sulla base delle disposizioni regolamentari l’ente potrà poi individuare l’assetto organizzativo ritenuto più idoneo alla propria funzionalità.

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