Tutti i Comuni che nell’ambito del servizio rifiuti svolgano anche l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ovvero tale unica attività, sono obbligati a fornire i dati richiesti secondo le modalità indicate nel Manuale di istruzioni, disponibile on line sul sito di Arera, entro e non oltre il 30 gennaio 2020.
L’Autorità, ai sensi della deliberazione 226/2018/R/rif ha, infatti, dato avvio a una raccolta per la trasmissione dei dati e delle informazioni in materia di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.
In fase di prima attuazione (determinazione 3/DRIF/2019), l’obbligo di iscrizione all’Anagrafica era stato rivolto solo ai soggetti che svolgono almeno una delle seguenti attività: raccolta e trasporto dei rifiuti, trattamento (recupero e smaltimento), spazzamento delle strade, spedizioni transfrontaliera, ivi inclusi i comuni che gestiscono tali attività in economia.
Solo dopo l’avvio di questa attività, Arera ha effettuato una disamina del settore da cui è emerso che “nella maggioranza dei casi la predetta attività (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) viene gestita dai Comuni, quale unica attività svolta nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti”.
Il 18 dicembre scorso, con la determinazione 4/DRIF/2019, Arera ha specificato che sono tenuti alla iscrizione in Anagrafica e alla trasmissione delle informazioni, entro il mese di gennaio 2020, anche i soggetti che al 31 dicembre 2018 gestivano unicamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, come definita dall’articolo 1 dell’Allegato alla deliberazione 444/2019/R/rif, in quanto non già ricompresi nell’ambito di applicazione della determinazione determinazione 3/DRIF/2019.
Si ricorda, inoltre, che, in base alla deliberazione 355/2019/A, il 17 gennaio scorso è scaduto il termine per il pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità.
Per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti, le aliquote sono: 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2018, risultanti dall’ultimo bilancio, e 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2017, risultanti dal relativo bilancio approvato come recupero delle somme dovute per l’anno precedente, come disposto dalla deliberazione 236/2018/A.
Sono tenuti al versamento i soggetti che svolgono attività relative a:
- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- spedizione transfrontaliera.
Sono quindi esonerati dal versamento del contributo, i soggetti che svolgono esclusivamente attività connesse alla riscossione della Tari.
Sono, inoltre, esonerati i soggetti che non hanno l’obbligo dell’iscrizione all’Anagrafica operatori perché non svolgono alcuna delle attività nei settori di competenza dell’Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:
- svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze o oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter, d.lgs 152/06;
- svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.
Per ulteriori informazioni, si consiglia la lettura della determina 173/2019 – DAGR pubblicata sul sito Arera.
In considerazione delle difficoltà segnalate da molti Comuni tenuti agli adempimento sopra riepilogati, l’ANCI ha chiesto ad ARERA la proroga dei termini, con riferimento sia all’iscrizione all’Anagrafica (attualmente al 30 gennaio), sia al pagamento del contributo (scadenza prevista il 17 gennaio).