Con la sentenza n. 03094/2026 (Consiglio di Stato, Sez. VII, reg. ric. 4919/2025, pubblicata il 21 aprile 2026) i giudici chiariscono che l’attività di stabilimento balneare su area privata è legittima senza concessione demaniale, purché sussistano autorizzazioni amministrative e condizioni di sicurezza verificate dall’autorità competente.
Con la sentenza n. 03094/2026, resa nel giudizio n. 4919/2025 R.G., il Consiglio di Stato interviene sul regime giuridico degli stabilimenti balneari insistenti su aree private, affermando un principio di diritto destinato a incidere sulla qualificazione amministrativa del settore.
Secondo il Collegio, lo svolgimento dell’attività balneare su suolo privato non richiede il rilascio di una concessione demaniale, che presuppone invece l’utilizzo di beni appartenenti al demanio marittimo. Ne consegue che l’amministrazione non può subordinare la legittimità dell’attività a un titolo concessorio quando l’area non è pubblica.
Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre che il titolo autorizzativo comunale relativo all’attività economica, se già comprensivo della disciplina dell’uso dell’area e delle relative attrezzature, è idoneo a legittimare lo svolgimento dello stabilimento balneare, purché siano rispettate le condizioni di sicurezza della balneazione.
Tali condizioni, precisa la sentenza, rientrano nella competenza dell’autorità marittima, la cui valutazione tecnica costituisce parametro decisivo ai fini della verifica dell’idoneità dell’attività, mentre non può essere richiesta una duplicazione di titoli amministrativi non previsti dall’ordinamento.
Il principio affermato è che l’attività di stabilimento balneare su area privata non può essere ricondotta automaticamente al regime concessorio demaniale, dovendosi distinguere tra uso privato del suolo e occupazione del demanio, nonché tra profili autorizzatori commerciali e profili di sicurezza pubblica.
In questo quadro, il Consiglio di Stato (sentenza n. 03094/2026) accoglie l’appello e ribadisce che l’eventuale intervento repressivo dell’amministrazione è legittimo solo in presenza di effettiva carenza dei titoli abilitativi pertinenti o di accertate violazioni delle condizioni di sicurezza.



