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Home Urbanistica - Lavori pubblici - Edilizia

Termine inizio lavori, mancata comunicazione e validità del permesso di costruire

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidata, il termine “inizio dei lavori” deve intendersi riferito ai concreti lavori edilizi

segreteria di segreteria
Ottobre 3, 2023
in Urbanistica - Lavori pubblici - Edilizia
0
Termine inizio lavori, mancata comunicazione e validità del permesso di costruire

Un Ente ha chiesto il supporto del servizio Anci Risponde per sapere se la mancata comunicazione di inizio lavori entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo, comporti la decadenza dello stesso titolo, oppure, nel caso sia dimostrabile che i lavori sono stati effettivamente iniziati nei termini previsti, si tratti solo ed esclusivamente di un mancato rispetto di una condizione indicata nel titolo abilitativo e quindi soggetta all’applicazione di una sanzione.

Con riferimento al quesito posto, gli esperti di Anci Risponde, fanno rilevare che come disposto dall’art. 15 del DPR n. 380 del 2001, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La questione sottesa è se la prova dell’inizio dei lavori sia necessariamente la comunicazione dell’avvio dei lavori o se sia sufficiente l’effettivo avvio dei lavori e le conseguenze in caso di omissione della stessa.

Va segnalato, anzitutto, che la legge non precisa la nozione di “inizio dei lavori”. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidata, deve intendersi riferita ai concreti lavori edilizi (presenza di un cantiere; uomini e mezzi al lavoro; realizzazione di fondazioni o di altri lavori edili).

Si è così ritenuto che i soli lavori di sbancamento, non accompagnati dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di addivenire al compimento dell’opera assentita, attraverso un concreto, continuativo e durevole impiego di risorse finanziarie e materiali, non possono ritenersi idonei a dare dimostrazione dell’esistenza dei presupposti indispensabili per configurare un effettivo inizio dei lavori (Cass. pen., sez. III, 22 giugno 2016, n. 25806; Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 2017, n. 4381; T.a.r. Campania, Napoli, sez. IV, 3 giugno 2019, n. 2999).

Quanto al caso in cui i lavori siano effettivamente iniziati ma in assenza di comunicazione, la giurisprudenza ha chiarito che la decadenza del permesso di costruire si realizza sia in caso di mancata comunicazione di inizio lavori a far data dalla materiale consegna del titolo edilizio all’interessato, sia in caso di comunicazione effettuata alla quale, tuttavia, non abbiano fatto seguito le promesse lavorazioni, preordinate all’esecuzione di quanto esattamente autorizzato (Cons. Stato Sez. IV, 03/01/2023, n. 103).

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