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La gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici

T.a.r. per la Calabria, sez. I, sentenza 14 luglio 2022, n. 1312

Redazione Anci Abruzzo di Redazione Anci Abruzzo
20/07/2022
in Servizi pubblici locali
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La gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici

La gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici.

Sussiste la giurisdizione del G.O. quando si tratti di questioni riferite alla esecuzione di una concessione di servizi pubblici (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/10/2020, n. 23418) e non venga in considerazione l’esercizio di specifici poteri autoritativi previsti da normative di settore.

Sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. sulle procedure di affidamento delle concessioni in relazione alle richieste risarcitorie relative a quanto deriva da atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio che sono assimilabili ad una procedura di affidamento di un (nuovo) contratto pubblico.

Nel caso della gestione di uno stadio di calcio, in tali circostanze, sussiste anche la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici.

Inoltre, qualora si richieda il risarcimento dei danni per violazione del legittimo affidamento nei confronti dell’Amministrazione, anche in fase precontrattuale, la giurisdizione spetta al G.A. (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 29 novembre 2021, n. 20, che pur riguardando un annullamento giurisdizionale è equiparabile alla fattispecie in cui il ricorrente sostiene in essenza di essere di

fronte ad un annullamento, almeno parziale, in autotutela di un precedente atto). (1)

(1) Ha precisato il T.a.r. che sussiste la giurisdizione del G.O. quando si tratti di questioni riferite alla esecuzione di una concessione di servizi pubblici (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/10/2020, n. 23418) e non venga in considerazione l’esercizio di specifici poteri autoritativi previsti da normative di settore.

Anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 204 del 2004) va declinata la giurisdizione con riguardo a pretese afferenti ai costi sostenuti, in maniera asseritamente indebita, dal concessionario in relazione all’esecuzione di una concessione per la gestione di uno stadio.

Infatti, nello schema di tale figura giuridica, il rapporto sinallagmatico (e quindi il corrispettivo) si fonda sul pagamento delle spese da parte del concessionario e sull’affidamento allo stesso del diritto di godere del bene o di esercitare il servizio, con le correlative entrate, da parte del concedente (salvi i casi di erogazione anche di un contributo da parte della P.A.).

Sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. sulle procedure di affidamento delle concessioni in relazione alle richieste risarcitorie relative a quanto deriva da atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio che sono assimilabili ad una procedura di affidamento di un (nuovo) contratto pubblico.

Nel caso della gestione di uno stadio di calcio, in tali circostanze, sussiste anche la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici.

Inoltre, qualora si richieda il risarcimento dei danni per violazione del legittimo affidamento nei confronti dell’Amministrazione, anche in fase precontrattuale, la giurisdizione spetta al G.A. (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 29 novembre 2021, n. 20, che pur riguardando un annullamento giurisdizionale è

equiparabile alla fattispecie in cui il ricorrente sostiene in essenza di essere di fronte ad un annullamento, almeno parziale, in autotutela di un precedente atto).

Non sussiste violazione del canone di correttezza e buona fede e del legittimo affidamento nelle trattative qualora:

– la p.a. segua una procedura di genere non difforme da quella ipotizzata dal privato, giacché l’ipotesi di scorrettezza, nella normalità dei casi, dovrebbe presupporre una radicale divergenza prospettica tra le parti;

– venga contestata la sussistenza o meno di una già avvenuta dichiarazione di pubblico interesse, perché in ogni caso l’Amministrazione non sarebbe comunque vincolata a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell’interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione, ovvero non procedere affatto (cfr. Cons. St., sez. V, 23 giugno 2020 n. 4015; Cons. St., V, 4 febbraio 2019, n. 820);

– non sussista prova specifica di un comportamento dilatorio della P.A.;

– non sussista evidenza di legami causali tra i comportamenti dell’amministrazione ed i danni richiesti.

E’ inammissibile una richiesta incidentale di piena valutazione della illegittimità di un provvedimento in sede di domanda meramente risarcitoria.

Infatti in tale sede i provvedimenti non impugnati possono essere vagliati solo alla stregua delle regole del neminem laedere, della correttezza delle trattative e dell’affidamento, ma non, surrettiziamente, nell’ottica del giudizio annullatorio di piena giurisdizione di cui all’art. 29 del c.p.a., per l’evidente necessità di evitare l’elusione dei termini di impugnazione.

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