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Porti: regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine

In GU il Decreto MIT 28 dicembre 2022 n. 202 che entra in vigore dal 15 gennaio 2023

Redazione Anci Abruzzo di Redazione Anci Abruzzo
04/01/2023
in Bandi e avvisi
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Porti: regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il Decreto 28 dicembre 2022 recante il “Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine” pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2022 contenente le disposizioni che disciplinano il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche’ alla definizione degli accordi di cui al medesimo articolo 18, comma 6.

Le stesse disposizioni si applicano, altresì, alle concessioni di cui all’articolo 18, commi 5 e 12, della legge n. 84 del 1994, a norma del comma 2 dell’art.1 del Regolamento. Di seguito sempre all’ articolo 1, sono definite in breve le coordinate essenziali che definiscono il perimetro dell’atto:

a) «Codice della navigazione»: il codice approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

b) «regolamento della navigazione marittima»: il regolamento per l’esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) «autorità concedente»: l’Autorità di sistema portuale istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994 oppure, laddove non istituita, l’autorità competente al rilascio delle
concessioni demaniali;

d) «beni demaniali»: i beni di cui agli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione;

e) «ambito portuale»: l’ambito di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994;

f) «concessione»: il provvedimento amministrativo di cui all’articolo 36 del Codice della navigazione e all’articolo 18 della legge n. 84 del 1994;

g) «piano regolatore portuale»: il piano di cui all’articolo 5 della legge n. 84 del 1994.

L’art. 2 stabilisce che l’autorità concedente provvede alla concessioni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte e previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

Le domande per il rilascio della concessione demaniale di cui all’articolo 2 possono essere presentate da imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione;

nonché essere in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all’oggetto della concessione per cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

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