Seguici su:
Facebook Youtube

Ricerca avanzata

  • Home
  • L’Associazione
    • Organigramma
      • Il presidente
      • Direttivo – Consiglieri nazionali – Revisori
    • Lo Statuto
  • Comuni
    • L’Aquila
    • Chieti
    • Pescara
    • Teramo
  • Aree Tematiche
  • Anci Giovani
    • Organigramma
      • Anci Giovani – Coordinatore
      • Gli organi di Anci Abruzzo Giovani
    • News
  • Eventi Formazione
  • Bandi e Avvisi
  • Progetti
    • Erasmus+ REM
    • S.O.L.E.I.L. ANCI Abruzzo
  • Contatti
Menu
  • Home
  • L’Associazione
    • Organigramma
      • Il presidente
      • Direttivo – Consiglieri nazionali – Revisori
    • Lo Statuto
  • Comuni
    • L’Aquila
    • Chieti
    • Pescara
    • Teramo
  • Aree Tematiche
  • Anci Giovani
    • Organigramma
      • Anci Giovani – Coordinatore
      • Gli organi di Anci Abruzzo Giovani
    • News
  • Eventi Formazione
  • Bandi e Avvisi
  • Progetti
    • Erasmus+ REM
    • S.O.L.E.I.L. ANCI Abruzzo
  • Contatti
Home Riforme istituzionali - Legalità -Trasparenza

Sull’applicabilità del silenzio assenso, previsto dall’art. 17 bis l. 241 del 1990, al parere della Soprintendenza

Consiglio di Stato, sezione IV sentenza n. 8610 del 2 ottobre 2023

segreteria by segreteria
Ottobre 10, 2023
in Riforme istituzionali - Legalità -Trasparenza
0
Sull’applicabilità del silenzio assenso, previsto dall’art. 17 bis l. 241 del 1990, al parere della Soprintendenza

La IV sezione ha evidenziato che:

a) l’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza;

b) il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset;

c) il testo della legge, specie quando formulato mediante la c.d. tecnica per fattispecie analitica, fornisce la misura della discrezionalità giudiziaria; esso, come è stato autorevolmente osservato, rappresenta il punto fermo da cui occorre muovere nell’attività interpretativa e a cui, è necessario ritornare (all’esito del combinato ricorso a tutti gli altri canoni di interpretazione);

d) non può ritenersi esistente un potere del giudice di decidere una controversia a lui sottoposta facendo diretta applicazione di un principio costituzionale (c.d unmittelbare drittwirkung), anche quando non si sia in presenza di una lacuna (e cioè quando esista una normativa di legge applicabile al caso, a meno che questa normativa non sia formulata attraverso il ricorso ad un principio o a una clausola generale);

e) l’art. 17-bis è destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria e non anche nei casi in cui un’amministrazione abbia un ruolo meramente formale (come nel caso dello Sportello unico che si limita a raccogliere e trasmettere l’istanza all’Amministrazione unica decidente);

f) il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14- bis) e 17-bis) ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica. La protezione del valore paesaggistico attribuisce, infatti, all’autorità tutoria non solo diritti ma anche “doveri e responsabilità”. In tale composito quadro, la competenza della Soprintendenza resta garantita sia pure entro termini stringenti entro i quali deve esercitare la propria funzione. Cionondimeno, in caso di mancata attivazione entro i termini, resta ferma la possibilità della Soprintendenza di poter agire in autotutela secondo il principio del contrarius actus;

g) il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico è stato formalmente sancito dalla introduzione dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17- bis, è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante.

Previous Post

Avviso IFEL su “Sperimentazione digitalizzazione pagamenti e allineamento PCC: FAQ al 5 ottobre

Next Post

Openpolis :In Abruzzo gli enti locali hanno perso un terzo del personale nell’ultimo decennio

Next Post
Openpolis :In Abruzzo gli enti locali hanno perso un terzo del personale nell’ultimo decennio

Openpolis :In Abruzzo gli enti locali hanno perso un terzo del personale nell'ultimo decennio

Prossimi webinar e Webinar

PNRR – I Comuni e il Pnrr, al via la campagna di comunicazione Anci sui progetti
PNRR

PNRR – I Comuni e il Pnrr, al via la campagna di comunicazione Anci sui progetti

Luglio 10, 2025
  • 18 Luglio 2025

La riforma ACCRUAL

  • 08 Luglio 2025

Registrazione webinar Avviso Anncsu sui numeri civici e questioni emerse dai Comuni. La registrazione

Archivio pubblicazioni

Seguici su Facebook

PNRR – I Comuni e il Pnrr, al via la campagna di comunicazione Anci sui progetti
PNRR

PNRR – I Comuni e il Pnrr, al via la campagna di comunicazione Anci sui progetti

Luglio 10, 2025
ANCI – Abruzzo

ANCI è L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Link Utili

  • Erasmus+ REM
  • Progetto P.I.C.C.O.L.I.
  • Anci Nazionale
  • Ifel
  • Cittalia
  • Servizio Civile
  • Anci Digitale
  • SIBaTer

Società Trasparente

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy

Contatti

  • Via M.Iacobucci 4, 67100, L’Aquila
  • 0862 29710
  • anciabruzzo@pec.it
  • segreteria@anciabruzzo.it
  • Collabora con noi

© 2021 Anci Abruzzo – Tutti i diritti riservati | Powered by Webshop Agenzia Web Pescara

Privacy Policy | Cookie Policy
No Result
View All Result

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.